NUOVE NORME PER L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ
Le nuove norme relative all’accertamento dell’invalidità civile e all’erogazione delle prestazioni economiche connesse
Accertamento invalidità nuove norme. L’accertamento dell’invalidità civile e l’erogazione delle prestazioni economiche connesse. I chiarimenti.
Accertamento invalidità nuove norme: 1.Disposizioni normative
Con l’art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il legislatore ha introdotto importanti innovazioni, con l’obiettivo di realizzare una gestione coordinata delle fasi amministrativa e sanitaria.
Questo nel quadro degli interventi di semplificazione e di riordino della disciplina concernente il riconoscimento e l’erogazione delle prestazioni connesse all’invalidità civile, alla cecità civile, alla sordità, all’handicap e alla disabilità.
Accertamento invalidità nuove norme: il medico Inps
La norma ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, sordità civile, handicap e di disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico INPS quale componente effettivo.
In ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’INPS. Sempre secondo l’articolo 20 citato, le relative domande devono essere presentate all’INPS, complete delle certificazioni mediche attestanti la natura delle infermità invalidanti secondo modalità fissate dall’Istituto.
Quest’ultimo trasmette in tempo reale e in via telematica le domande alle Aziende sanitarie locali. A un accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la norma affida l’individuazione delle modalità di trasferimento all’INPS della funzione concessoria.
Le prime norme di dettaglio relative al nuovo procedimento sono state introdotte con Determinazione n. 189 del 20 ottobre 2009 del Commissario straordinario dell’INPS cui ha fatto seguito la Circolare della Direzione generale dell’Istituto n. 131 del 28 dicembre 2009.
Per effetto dell’articolo 18, comma 22, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato previsto che le Regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all’INPS, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all’accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità.
2.Informatizzazione del sistema
A partire dal 1° gennaio 2010 le domande dovranno essere inoltrate all’INPS esclusivamente per via telematica. Si tratta delle domande volte a ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, corredate da certificazione medica, attestante la natura delle infermità invalidanti.
L’Istituto ha predisposto, a tal proposito, una applicazione sul proprio sito internet (www.inps.it), il cui accesso è consentito solo agli utenti muniti del PIN (Personal Identification Number).
Chi è autorizzato? L’autorizzazione da parte dell’INPS all’accesso è consentita solo ai cittadini richiedenti, ai medici certificatori, alle Associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, UIC, ENS e ANFFAS), agli enti di Patronato, ai Presidenti delle Commissioni mediche ASL e al personale amministrativo delle stesse ASL specificamente individuato, ai medici del Centro medico legale (CML) dell’INPS, ai dirigenti delle sedi INPS, ai dipendenti delle unità organizzative INPS interessate.
3.Iter procedimentale
3.1.Inoltro certificato medico e domanda amministrativa
Ogni soggetto che intende presentare una domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità o handicap, deve chiedere l’assistenza di un medico abilitato alla compilazione telematica del certificato medico che attesti le infermità invalidanti.
In conseguenza, il procedimento accertativo inizia con la trasmissione on line dei certificati medici muniti di codice di identificazione personale (PIN), attribuito dall’INPS.
La competenza dell’Istituto e della ASL per l’accertamento è determinata dalla residenza dell’interessato.
Acquisito il certificato medico introduttivo, la procedura strutturata dall’INPS (INVCIV…) genera una ricevuta che in cartaceo viene consegnata al richiedente.
La ricevuta reca il numero del certificato che dovrà essere riportata sulla domanda amministrativa.
Al cittadino deve essere rilasciato il certificato introduttivo firmato in originale, da esibire all’atto della visita.
Entro trenta giorni (ora novanta per effetto del Messaggio INPS n. 28110 del 9 novembre 2010) dall’invio del certificato medico deve essere presentata la domanda amministrativa o direttamente dall’interessato che abbia richiesto il PIN all’INPS o dalle Associazione di categoria (ANMIC, UIC, ENS, e ANFFAS) o dagli Enti di patronato.
I soggetti legittimati
Con Messaggio n. 2816 del 29 gennaio 2010 sono stati espressamente individuati i soggetti legittimati ad avvalersi della procedura INV-CIV.
Nelle domande il cittadino dovrà indicare il proprio indirizzo o eleggere domicilio ai fini di ricevere tutte le comunicazioni collegate al procedimento.
La gestione telematica delle domande consente la loro tracciabilità in tutte le fasi del procedimento con possibilità di monitoraggio dell’intero iter.
Il non corretto inserimento dei dati, l’esistenza di altre domande non ancora definite o l’esistenza di giudizi pendenti rendono inaccettabile l’istanza avanzata.
E’ bene ricordare che, ai sensi dell’art. 56 della legge 18 giugno 2009 n. 69, come specificato dall’INPS con Circolare n. 97/99, la presentazione di una nuova domanda di accertamento di invalidità civile non può essere inoltrata fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso in sede amministrativa. O, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
In tal modo si sono estese alla materia della invalidità civile le stesse regole che l’articolo 11 della legge n. 222/1984 prevede per gli assegni e le pensioni di invalidità INPS.
3.2.Convocazione a visita
Contestualmente alla conferma dell’avvenuta ricezione della domanda, viene proposta, sulla base di calendari predefiniti, la data della visita.
Il cittadino abilitato direttamente o tramite le associazioni di categoria o i patronati potrà indicare una data diversa scegliendo tra quelle indicate dal sistema.
La visita dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della domanda o 15 giorni in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 della legge n. 80/06 o di patologie di cui al D.M. 2 agosto 2007.
Termini diversi possono essere previsti nel caso vi sia l’impossibilità di fissare la visita entro l’arco temporale massimo.
Definita la convocazione, l’invito a visita oltre che essere visibile sul sito dell’INPS, sarà comunicato con lettera raccomandata A.R. all’indirizzo indicato nella domanda o nel domicilio eletto o alla mail eventualmente comunicata.
Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.M. n. 387 del 5 agosto 1991, nel caso in cui il richiedente non si presenti alla visita disposta dalla Commissione medica, lo stesso sarà riconvocato entro i successivi tre mesi. Qualora non si presenti nemmeno a quest’ultima, la domanda perderà efficacia e l’interessato potrà solo presentare una nuova domanda di accertamento.
Il cittadino convocato a visita può farsi accompagnare dal suo medico di fiducia.
In caso di impedimento può chiedere una nuova data di visita inserendo la richiesta sul sito INPS direttamente o attraverso l’Associazione di categoria o un patronato.
L’impossibilità e la visita domiciliare
Qualora sussistano condizioni di non trasportabilità, l’interessato può richiedere visita domiciliare.
A tal fine deve inviare, attraverso il medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo, un certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.
Il Presidente della Commissione medica, entro cinque giorni dall’invio del certificato, deve procedere ad una valutazione della sussistenza o meno delle condizioni di intrasportabilità.
Qualunque sia la valutazione, si provvederà a darne comunicazione all’interessato con le formalità previste per la visita iniziale.
Le visite vengono disposte dalla Commissione medica Integrata a seguito della trasmissione da parte dell’INPS delle domande inoltrate all’Istituto in via telematica.
Le ASL, d’intesa con l’INPS, predispongono il calendario delle visite per i successivi 90 giorni
All’atto delle visite, l’interessato, che, si ripete, può essere assistito da un medico di fiducia, può depositare documentazione sanitaria a sostegno della propria domanda.
Ulteriori accertamenti possono essere richiesti dalla Commissione.
Nel caso di domande strumentali rispetto alla iscrizione al collocamento mirato, la Commissione medica integrata redige una relazione in cui è formulata la diagnosi funzionale sulle capacità lavorative del richiedente. La relazione, dopo il giudizio definitivo dell’INPS, è trasmessa alla Commissione provinciale per le politiche del lavoro.
Con Messaggio n. 20870 del 9 agosto 2010, l’INPS ha previsto una procedura che consente agli interessati aventi un domicilio, sia pure temporaneo, in una località diversa da quella di propria competenza (ASL di residenza) di essere sottoposti a visita presso la ASL dell’effettivo domicilio (rogatoria).
3.3.Verbale di accertamento
Il verbale di accertamento medico legale, redatto in duplice copia, deve contenere l’indicazione delle patologie riscontrate e la percentuale di invalidità riconosciuta.
Con decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito della legge n. 35/2012, in materia di semplificazioni, è stato previsto che il verbale di accertamento dell’invalidità civile dovrà attestare anche l’esistenza dei requisiti sanitari per l’accesso a prestazioni (contrassegno per parcheggio e accesso nel centro storico, agevolazioni fiscali relativi a veicoli per le persone con disabilità, come l’IVA agevolata per l’acquisto auto e l’esenzione dal bollo auto e l’imposta trascrizione PRA), per le quali attualmente vengono richiesti ulteriori accertamenti medico legali.
In conseguenza, per l’accesso a tali benefici sarà sufficiente il verbale redatto dalla Commissione medica integrata.
Lo stesso è sottoscritto da tutti i componenti della Commissione ed è approvato a maggioranza o all’unanimità.
Ciascun componente può fare risultare il suo dissenso nel documento.
Il verbale può contenere l’indicazione di una scadenza entro la quale il soggetto dovrà essere richiamato a visita per la verifica della permanenza o meno dello stato invalidante.
La riconvocazione
La riconvocazione a visita deve essere disposta d’ufficio (ma il cittadino non deve rimanere inerte) e in tempo utile per evitare che alla scadenza del verbale l’interessato possa perdere la provvidenza economica riconosciuta.
L’accertamento sanitario potrà concludersi con un giudizio espresso all’unanimità dei componenti della Commissione medica integrata o con un giudizio espresso a maggioranza.
Nel primo caso l’accertamento viene trasmesso al Responsabile del Centro medico legale dell’INPS che provvede alla sua validazione.
I verbali validati espressamente o quelli per i quali siano trascorsi 60 giorni dalla trasmissione senza che l’INPS si sia pronunciato diventano definitivi e vengono trasmessi al cittadino nel domicilio eletto.
È pienamente valida la domiciliazione presso le sedi provinciali ANMIC.
La notifica in luogo diverso
La notifica in luogo diverso da quello eventualmente eletto non fa decorrere i termini per l’eventuale ricorso giudiziario.
In ogni caso, anche rispetto ai verbali assunti all’unanimità, qualora il Responsabile del Centro medico legale INPS ritiene sussistano anomalie, può disporre una nuova visita da parte della Commissione Medica INPS o segnalare il caso alla Commissione medica Superiore.
Nel caso di decisione a maggioranza da parte della CMI, il Responsabile del Centro medico legale sospende l’invio del verbale e acquisisce dalla ASL la documentazione sanitaria.
In conseguenza potrà, nei dieci giorni dalla sospensione, validare il verbale o disporre una nuova visita diretta, da effettuarsi entro i successivi 20 giorni, da parte della Commissione medica presso il Centro Medico legale INPS.
Il verbale definitivo viene trasmesso agli interessati nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
Ulteriori valutazioni
Resta ferma la possibilità che la Commissione medica superiore proceda ad estrarre posizioni da sottoporre ad ulteriori valutazioni, sia attraverso visite dirette che sulla base dell’esame della documentazione agli atti. Si tratta di una verifica campionaria da realizzare in una percentuale variabile tra il 2 e il 5% dei verbali rilasciati.
La deliberazione Commissariale n. 189/2009 e la circolare INPS n. 131/2009 prevedono che il termine complessivo per la conclusione dell’intero procedimento (fase accertativa – fase concessoria e erogazione delle prestazioni) debba concludersi entro 120 giorni dall’inoltro della domanda.
4.Sistema organizzativo
L’articolo 20 della legge 102/2009 detta solo poche scarne regole per individuare il modello organizzativo dell’accertamento dell’invalidità civile.
Infatti prevede che: “A decorrere deal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo. In ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’INPS”.
L’intero sistema è stato poi delineato con atti regolamentari e Circolari dell’Istituto previdenziale.
Attualmente il sistema è strutturato su tre organi: Commissioni mediche ASL integrate, Commissione medico legale INPS, Commissione medica superiore.
Tutto ciò salvo le ipotesi in cui le Regioni abbiano stipulato con l’INPS apposita convenzione di trasferimento delle funzioni accertative, con conseguente strutturazione del sistema sul solo livello INPS, a parte l’intervento della Commissione Medica Superiore.
4.1.Commissioni mediche ASL integrate
Le Commissioni mediche ASL, secondo il disposto dell’articolo 1 della legge n. 295 del 15 ottobre 1990 e del Decreto ministeriale n. 387/91, sono costituite presso ciascuna Azienda Sanitaria.
La composizione, prima della riforma, era costituita da un medico specialista in medicina legale, con funzioni di Presidente, e da due medici, dipendenti o convenzionati con l’Azienda sanitaria locale. A tali Commissioni partecipano i rappresentanti medico legali dell’ANMIC, UIC, ENS e ANFFAS rispettivamente nei casi di sottoposizione a visita medica di invalidi civili, ciechi, sordi e invalidi con insufficienza mentale o anomalia del comportamento.
Per quanto concerne il diritto di partecipazione alle sedute di Commissione non sono sorti problemi di conflitto quando si tratta di esaminare soggetti affetti da cecità o sordità mentre si è posto un problema di rappresentanza allorquando si tratta di soggetti affetti da insufficienza mentale.
Infatti, tali persone rientrano sia nella nozione di invalido civile di cui all’art. 2 della legge n. 118/71 sia nella categoria dei soggetti rappresentati dalla ANFFAS. In tali casi la soluzione normativamente più corretta è quella di garantire la contestuale presenza in Commissione sia del rappresentante medico legale ANMIC che di quello ANFFAS.
A decorrere al 1° gennaio, le Commissioni ASL sono state integrate da un medico INPS, designato dal Centro medico legale dell’Istituto territorialmente competente, come membro effettivo (art. 20 legge n. 102/2009).
Alla Commissione medico legale ASL integrata competono le funzioni generali di accertamento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.
4.2.Commissioni mediche INPS
Si tratta di un organismi strutturati secondo i criteri indicati nella Delibera del Commissario Straordinario INPS n. 189/2009.
Le stesse sono costituite da un medico INPS, indicato dal Responsabile del Centro Medico Legale (CML) e diverso dal componente della Commissione medica integrata ASL, da un medico rappresentante delle Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS) e da un operatore sociale nei casi previsti della legge.
Le Commissioni possono avvalersi della consulenza di un medico specialista delle patologie oggetto di valutazione, che potrà essere un medico INPS o un medico convenzionato con l’Istituto.
Le Commissioni INPS sono investite del compito di effettuare un nuova visita, rispetto a quella già sostenuta dall’interessato presso la Commissione medica ASL integrata, su richiesta del responsabile del Centro medico legale, qualora non decida di validare direttamente il verbale.
Decidono in unico grado nelle Regioni in cui, le funzioni accertative sono state assegnate – in via transitoria e sperimentale – all’INPS, sulla base di convenzioni, sottoscritte ai sensi dell’articolo 18, comma 22, legge n. 111/2011.
4.3.Commissione medica superiore
L’articolo 20 della legge n. 102/2009 non parla di una ulteriore attività accertativa da parte della Commissione medica superiore.
Tuttavia, sia la deliberazione del Commissario straordinario INPS n. 189/2009, sia la circolare INPS n. 131/2009 affidano alla stessa il monitoraggio dei verbali e la riverifica di posizioni da sottoporre ad ulteriori accertamenti anche successivamente all’invio dei verbali ai cittadini.
L’accertamento potrà essere condotto sugli atti o effettuato attraverso una visita diretta.
Inoltre, al fine della realizzazione di obiettivi di omogeneizzazione valutativa, la CMS ha il compito di curare una attività di verifica campionaria da realizzare in una percentuale variabile tra il 2 e il 5% dei verbali e ciò indipendentemente dal loro esito.
4.4.Considerazioni conclusive
Il sistema organizzativo innanzi delineato, benché complesso e coinvolgente più Enti, sulla base del dettato normativo, sarebbe dovuto essere incentrato su una visita base effettuata dalla Commissione medica ASL integrata cui doveva accedere una validazione da parte del Centro medico legale INPS rispetto ai verbali non assunti all’unanimità, e l’eventuale controllo a campione della Commissione medica superiore, effettuato anche per rendere omogenei i criteri interpretativi e valutativi su tutto il territorio nazionale.
Nella realtà, invece, l’accertamento medico legale si è sviluppato su tre gradi di valutazione e quasi sempre senza che il diverso avviso delle Commissioni INPS e della Commissione medica superiore sia supportato da una successiva visita diretta dell’interessato.
Le valutazioni medico-legali vengono svolte sulla base del vigente sistema tabellare.
L’articolo 20 ha previsto, al comma 6, la nomina di una Commissione per l’aggiornamento delle tabelle di invalidità civile di cui al decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio del 1992.
Allo stato, dopo cinque anni, i lavori risultano ancora in corso e dopo la trasmissione del testo alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia, il Decreto ministeriale di approvazione è stato restituito al Ministero della salute per una sua rivisitazione.
5.Trasmissione elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti medico-legali per il riconoscimento dell’invalidità civile
L’articolo 8 della legge n. 118/71 attribuiva all’ANMIC il diritto di ricevere gli elenchi delle persone sottoposte a visita per il riconoscimento dell’invalidità civile.
Tutto ciò al fine di garantire l’esercizio dei compiti di rappresentanza e di tutela dei soggetti disabili riconosciuti all’Associazione dalla legge.
La norma in questione, tuttora vigente, era stata sottoposta al vaglio interpretativo in ordine alla sua compatibilità con le disposizioni introdotte dalla normativa sulla privacy di cui al decreto legislativo n. 196/2003, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili connessi allo stato di salute delle persone. Numerose le sentenze dei giudici amministrativi che avevano confermato la vigenza del citato articolo 8.
Da ultimo, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3431/2011, ha riaffermato il diritto della ANMIC ad avere gli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari per il riconoscimento dell’invalidità civile.
A sancire definitivamente la permanenza di tale diritto è intervenuta la legge 24 novembre 2010 n. 183 che, all’articolo 24, ha testualmente disposto: “Rimangono fermi gli obblighi previsti dal … quarto comma dell’articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l’invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l’indirizzo all’Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili”.
L’INPS, con il Messaggio n. 15941 dell’8 agosto 2011, nel richiamare la normativa e la giurisprudenza innanzi indicate, ha dato istruzioni ai propri uffici per rendere effettivo tale diritto.
La procedura creata prevede che la Direzione centrale – Sistemi informativi e tecnologici dell’INPS trasmetta, in via telematica e con cadenza mensile, gli elenchi alla sede centrale dell’ANMIC. Gli stessi sono quelli relativi a tutti i procedimenti, ordinari e straordinari, di accertamento dell’invalidità civile, siano essi conclusi con provvedimento espresso che tacito da parte dell’INPS, sia che trattasi di validazione sugli atti dei verbali ASL, sia che afferiscano a nuove ulteriori visite disposte dal Centro medico legale INPS o dalla Commissione medica superiore.
Analoga trasmissione riguarda gli elenchi delle persone sottoposte a verifiche straordinarie.
6.Funzione concessoria e di erogazione delle prestazioni economiche di invalidità civile
Il quarto comma dell’art. 20 della legge n. 102 del 3 agosto 2009 prevede che, con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge, vengano disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all’INPS le funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Mentre nei sessanta giorni successivi le Regioni stipulano con l’INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informatici necessari per la gestione del procedimento per l’erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile.
L’accordo Stato-Regione è intervenuto nella seduta del 29 aprile 2010 e al punto 4 è stato espresso parere favorevole all’affidamento all’INPS delle funzioni concessorie dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile.
Tale funzione si aggiunge a quella erogatoria trasferita all’INPS per effetto dell’art. 130 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 da avvalersi su apposito fondo istituito presso lo stesso Istituto.
Con successivi Messaggi tra cui quelli di cui ai numeri 10752 del 20 aprile 2010, n. 12565 del 10 maggio 2010 e da ultimo n. 17580 del 12 settembre 2011, sono state date istruzioni per la presentazione del cosiddetto modello AP70 per l’acquisizione dei dati comprovanti la sussistenza di tutti i requisiti che la legge prevede quali presupposti per la concessione della singola provvidenza economica.
Quanto ai soggetti legittimati alla gestione della fase concessoria e di erogazione, l’INPS ha ritenuto tali solo i cittadini in possesso di PIN e gli enti di patronato, escludendo le associazioni di categoria.
7.Responsabiità dei terzi nelle invalidità civili
L’articolo 41 della legge n. 183/2010 ha disposto che qualora le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti agli invalidi civili siano corrisposti in conseguenza di fatto illecito di terzi, le somme corrisposte devono essere recuperate fino a concorrenza del loro ammontare dall’ente erogatore nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazione.