CASSAZIONE, STRISCE BLU GRATUITE ANCHE PER DISABILI SENZA PATENTE
La decisione della Corte supera la possibile discriminazione degli invalidi creatasi con la delibera di giunta del 2003 del COMUNE DI TORINO
Parcheggio disabili strisce blu. I disabili senza patente e accompagnati possono sostare nei parcheggi contrassegnati dalle strisce blu senza pagare. La Corte di Cassazione, Sez. I civile, con l’ordinanza rivoluzionaria n. 24936 del 7/10/2019, ha stabilito espressamente che le persone con disabilità che non hanno la patente che vengono accompagnati e che sono in possesso di regolare pass auto per invalidi, possono sostare nei parcheggi contrassegnati dalle strisce blu senza pagare il ticket del pedaggio.
Parcheggio disabili strisce blu
La sentenza della Corte, infatti, prevede “per i disabili non provvisti di patente e auto, di usufruire del permesso gratuito di sosta nei parcheggi delimitati dalle strisce blu, ove non risultino disponibili gli spazi che il Comune prevede per i disabili”.
“La Corte d’Appello – come viene riportato nella sentenza – ha condiviso l’impostazione del giudice di primo grado secondo cui non è configurabile alcuna discriminazione, rispondendo la disciplina comunale a criteri di equilibrio e ragionevolezza e tenendo conto di situazioni ed esigenze differenti in capo ai disabili. Peraltro, è stato osservato che, a prescindere dalla configurabilità o meno del profilo discriminatorio nei casi di vantaggi meramente economici, non risulta che le esigenze di frequentazione del centro (da parte del ricorrente, ndr) e di disabili in condizioni analoghe alla sua, siano di frequenza e durata tali da determinare, ove i parcheggi riservati ai disabili fossero occupati, un esborso esorbitante o anche solo consistente rispetto alle ordinarie capacità economiche, non incidendo quindi sulla libertà di movimento”.

La storia
Il ricorrente, in particolare, lamentava “che la Giunta del Comune di Torino – come si legge negli atti – con delibera 4 giugno 2003, n. 03663/006, ha previsto la possibilità per i disabili muniti di patente e proprietari di autoveicolo di fruire di permessi gratuiti di sosta che consentono loro di parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu, escludendo, tuttavia, da tale agevolazione i disabili non muniti di patente e di autoveicolo – quelli afflitti da disabilità più grave – salvo che non dimostrino la necessità di doversi recare nel centro cittadino (almeno dieci volte al mese) per esigenze lavorative o di assistenza”.
La decisione della Cassazione arriva a valle del ricorso di un cittadino invalido nei confronti del Comune di Torino, e interviene su una questione che poteva configurare una discriminazione tra chi, pur non potendo deambulare, ha la licenza di guida e chi, invece, non l’ha.
“L’amministrazione comunale torinese – come riporta ancora la sentenza – in quanto verosimilmente conscia che gli appositi spazi riservati al parcheggio esclusivo degli invalidi sono normalmente insufficienti, ha rilasciato ai disabili muniti di patente e proprietari di veicolo uno speciale permesso gratuito per il parcheggio sulle strisce blu del centro cittadino. Tuttavia, nel far ciò, il Comune ha contestualmente posto in essere una condotta discriminatoria indiretta ai danni dei disabili (presuntivamente affetti da una patologia più grave) non muniti di patente e non proprietari di un autoveicolo, che necessitano per i loro spostamenti del necessario ausilio di un familiare, i quali possono parimenti fruire dello stesso permesso (negato al ricorrente) solo se in grado di documentare accessi frequenti nel centro cittadino per lo svolgimento di attività lavorative, di assistenza e cura”.
Le conclusioni della Corte suprema
“Non vi è dubbio – conclude la Corte – che una tale previsione si configuri come discriminatoria ai danni di quest’ultima categoria di disabili, non reputandosi meritevole di tutela l’accesso gratuito del disabile al centro cittadino per motivi di mero svago e di relazione sociale (come invece consentito ai disabili con patente e autoveicolo)”.
“In materia di tutela giudiziaria delle persone con disabilità – recita infatti l’ordinanza – costituisce discriminazione, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 67 del 2006, la disposizione che, nel beneficiare una particolare categoria di disabili, ne ponga un’altra, presuntivamente affetta da una patologia più grave, in posizione di svantaggio, atteso che la norma anzidetta consente di porre in relazione anche due categorie di disabili, pure con caratteristiche differenti”.
Nel dettaglio, la Corte ha ritenuto discriminatoria la previsione contenuta in una delibera comunale che beneficiava i disabili muniti di patente e di autovettura di uno speciale permesso gratuito per il parcheggio sulle strisce blu nel centro cittadino, consentendo agli altri disabili di fruire del medesimo permesso solo ove in grado di documentare frequenti accessi nel centro cittadino per lo svolgimento di attività lavorative, di assistenza e cura.