LA CASSAZIONE ALL’INPS: È ILLEGITTIMO COMPENSARE CON I CREDITI DELL’ACCOMPAGNAMENTO ALTRI DEBITI.
RIGETTATO IL RICORSO DELL’INPS CONTRO UN PENSIONATO DISABILE CON ACCOMPAGNAMENTO
Compensazione illegittima assegno e accompagnamento. L’assegno sociale e l’indennità di accompagnamento hanno natura diversa e non è possibile compensare debiti del contribuente con crediti dell’ente.
Compensazione illegittima assegno e accompagnamento: la decisione della Corte
La Corte d’appello di Palermo ha dichiarato illegittima la compensazione in misura eccedente del quinto operata dall’Inps tra il credito vantato dall’Istituto nei confronti di un pensionato per ricalcolo dell’assegno sociale di cui il pensionato era titolare, e il debito dell’Inps verso lo stesso pensionato a titolo di arretrati per indennità di accompagnamento (in riferimento al periodo 1/10/2012-30/11/2013).
La decisione è stata poi confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza della CASS.CIV., SEZ. LAV. N. 30220/2019 DEL 20/11/2019.
“Secondo la Corte – riporta la sentenza – l’Inps poteva recuperare l’indebito anche mediante trattenute sulla pensione in via di compensazione sulla prestazione dovuta, fatto salvo, comunque, il trattamento minimo della pensione, nel limite del quinto in quanto limite operava anche sugli arretrati di pensione. Secondo la Corte l’Inps illegittimamente aveva trattenuto l’intero importo dell’indebito (pari a euro 5.056,96) in unica soluzione e non invece come dovuto entro i limiti del quinto”.
Compensazione illegittima assegno e accompagnamento: i fatti
Il pensionato doveva restituire all’Inps euro 5.056,96 a seguito di un indebito formatosi sull’assegno sociale di cui era titolare e che, tuttavia, il ricorrente, a seguito della sentenza del Tribunale di Palermo, aveva ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento con i relativi arretrati.
“L’Inps – spiega la sentenza – ha proceduto alla compensazione in unica soluzione dell’indebito di euro 5.056,96 sull’importo di euro 6.970,88, dovuto per arretrati di indennità di accompagnamento. Il pensionato si duole che la compensazione non sia avvenuta solo nei limiti del quinto”.
Compensazione: cosa prevede la normativa
L’art. 69 della legge 153/1969, Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, dispone che le pensioni, gli assegni e le indennità (spettanti in forza del regio decreto-legge 4/10/1935 n. 1827 e smi), nonché gli assegni (di cui all’art. 11 della legge 5/11/1968 n. 1115) spettanti a carico dell’Inps “possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l’Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall’Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative”. In ogni caso la stessa norma prevede che sia fatto salvo – per le pensioni ordinarie – l’importo corrispondente al trattamento minimo.
Il credito dell’Inps e il debito del pensionato
In parole semplici, fatto salvo il diritto di avvalersi come ogni creditore, l’Inps può recuperare gli indebiti o le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione (o assegno o indennità) e che sia fatto salvo, comunque, il trattamento minimo della pensione stessa.
Il recupero, dunque, deve essere “necessariamente rateale e opera sulla medesima pensione cui l’indebito si riferisce”.
Compensazione: la decisione della Cassazione
Il collegio, dunque, ritiene che “nella fattispecie in esame non ricorra il requisito dell’identità di titolo tra le somme dovute dall’Istituto per indennità di accompagnamento e quelle dovute dal ricorrente sull’assegno sociale non avendo origine, i rispettivi crediti e debiti, dal medesimo rapporto”.