LE NOTIZIENAZIONALIPuglia Sociale Notizie

GLI EMENDAMENTI DI ANMIC AL DECRETO CURA ITALIA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ – ANMIC

L’ANMIC, ad un primo esame delle disposizioni del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, ritiene necessario proporre i seguenti emendamenti da presentare in sede di conversione del decreto legge in questione



All’art. 23, comma 5, aggiungere in prosieguo “Tali permessi sono cumulabili con quelli di cui all’art. 24, comma 1 del presente decreto”.

In tal modo si consente ai genitori di figli disabili, minori o di maggiore età, di cumulare i permessi della legge 104/92, come  maggiorati dal citato art. 24 di ulteriori 12 giorni per i mesi di marzo e aprile 2020,  con lo specifico congedo di 15 giorni, decurtato del 50% della retribuzione, previsto in via generale per i genitori con figli per i quali vi sia stata sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle attività dei centri di servizio socio assistenziali.

All’art. 23, comma 7, aggiungere dopo adottivi “e di quelli di cui alla legge n. 76/2016”.

Si tratta di tutelare anche i genitori delle coppie di fatto omo o etero sessuali di cui alla c.d. legge “Cirinnà”.

Art. 23, comma 10: sopprimere l’espressione “Qualora dal monitoraggio emerga il superamento dei limiti di spesa di cui al comma 10, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate”

Si tratta di una disposizione altamente discriminatoria fondata sulla base dell’ordine di presentazione delle domande all’INPS relative al bonus di 600 euro per l’acquisto di servizi di baby – sitting.

All’art. 24, comma 1, dopo l’espressione legge 5 febbraio 1992, n.104, aggiungere “per tutti i soggetti aventi diritto a tali benefici”.

In tal modo si eliminerebbero dubbi interpretativi consistenti nel fatto che il richiamo al solo terzo comma dell’art. 33 della legge 104/2, farebbe pensare che l’applicazione del beneficio degli ulteriori 12 giorni di permesso per i mesi di marzo e aprile 2020 (che è norma eccezionale ed in quanto tale non interpretabile in via analogica) sia considerato come riferito ai soli lavoratori che assistono persone con disabilità grave  e non anche agli stessi soggetti lavoratori con disabilità grave di cui al 6° comma dell’art. 33 e a tutti gli altri aventi diritto sulla base delle molteplici sentenze della Conte costituzionale intervenute.

All’art. 39, aggiungere dopo “lavoratori dipendenti” di cui al 1° comma,  la specificazione “pubblici e privati” e dopo “Ai lavoratori del settore privato” di cui al 2° comma, le parole “e pubblico”.

In tal modo si fisserebbe una disciplina omogenea e non discriminatoria per tutti i lavoratori interessati al lavoro agile:

INOLTRE dopo il comma 2 dell’art. 39 aggiungere un comma 3 del seguente tenore “ Ai lavoratori pubblici e privati, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, per i quali non è possibile lo svolgimento di lavoro in modalità agile, è riconosciuto, a domanda, un periodo di assenza dal servizio retribuito, per tutta la durata del periodo di emergenza”

Tale disposizione aggiuntiva tutelerebbe tutti i lavoratori disabili gravi che, pur volendo, non possono svolgere un lavoro in modalità agile.

Questa Presidenza è impegnata in un costante e giornaliero confronto con Parlamento e Governo e non farà mancare il contributo a proposte migliorative del decreto legge in fase di conversione.

Fonte ANMIC24

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Close No menu locations found.