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L’Assistenza ai disabili non dipende dalle risorse economiche disponibili

Spetta all’azienda sanitaria preoccuparsi di segnalare le necessità dell’utenza alla Regione

Assistenza disabili garantita sempre. Una decisione del Consiglio di Stato conferma che le persone con disabilità hanno diritto sempre e comunque all’assistenza, anche in carenza di risorse economiche. Spetta all’ente rimediare.

Assistenza disabili garantita sempre: i Lea

L’assistenza ai disabili va garantita e basta. A prescindere dalle risorse economiche disponibili. È quanto ha chiarito il Consiglio di Stato n. con la sentenza n. 1/2020. La decisione dei giudici sancisce il diritto della persona con disabilità al trattamento assistenziale, nello specifico a garantire i livelli essenziali di assistenza socio sanitaria a prescindere dal vincolo di bilancio.

Come riportato in sentenza, infatti, “l’affermazione secondo cui le posizioni delle persone disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria, principio che la giurisprudenza ha affermato a proposito del diritto all’educazione e al sostegno scolastico dei disabili, coniando anche il concetto di ‘diritto al sostegno in deroga’, deve trovare applicazione anche nell’ambito dell’assistenza socio-sanitaria al soggetto riconosciuto disabile al 100% mediante erogazione delle prestazioni di volta in volta necessarie”.

Assistenza disabili garantita sempre: il piano individualizzato

Il Consiglio di Stato, inoltre, ritiene che “una volta individuate le necessità dei disabili tramite il Piano individualizzato, l’attuazione del dovere di rendere il servizio comporti l’attivazione dei poteri-doveri di elaborare tempestivamente le proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie a coprire il fabbisogno e, comunque, l’attivazione di ogni possibile soluzione organizzativa”.

E laddove sia stato negato (illegittimamente, quindi) il diritto del disabile, viene stabilito anche un risarcimento dei danni, “sussistendo – come scritto in atti – i profili di colpa evidenziati nella gestione dei poteri organizzativi per il reperimento delle risorse atte a dare adeguata assistenza al disabile”.

Ma andiamo per ordine e ricostruiamo la vicenda che si è svolta in Veneto. Parti in causa la famiglia del disabile al 100% contro l’azienda Ulss n. 6 Euganea nei confronti della Regione Veneto e la Conferenza dei sindaci.

Per NON dimenticare riportiamo quanto presente nella sentenza

“Ritengo importante ricordare – sottolinea Michele Caradonna Presidente Provinciale della sede ANMIC di Bari – quanto avvenuto durante il dibattimento al Consiglio di Stato anche se la notizia non è recentissima”.

Già nel 2015 (la valutazione è del 12/2/2015), sia l’azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (Dipartimento di neuropsichiatria infantile) sia la stessa AULSS, avevano ritenuto necessario l’inserimento del disabile in questione nel centro diurno al compimento del 16° anno di età, per l’insufficienza del percorso scolastico con sostegno fin lì seguito.

Il mancato inserimento nel centro diurno, laddove ne sia stata valutata la necessità terapeutica e assistenziale per la totale disabilità accertata, è contrario a tutte le norme nazionali e internazionali, che pongono tra i valori essenziali da tutelare nel nostro ordinamento la salute e la dignità delle persone disabili. Il periodo relativo al mancato inserimento nel centro diurno va da ottobre 2017 a luglio 2018 (l’inserimento per 5 giorni alla settimana, poi, è partito dall’8 luglio 2018). Periodo durante il quale il disabile è rimasto in lista d’attesa; fino all’inserimento nel centro diurno l’azienda ha erogato a titolo di ICDp un contributo mensile di euro 700.

“Poiché – recita la sentenza – l’interessato è stato privato fino a luglio 2018 di quel grado di assistenza socio sanitaria a cui aveva diritto al fine di consentirne un adeguato sviluppo educativo, di socializzazione, di occupazione, di costruzione della sua condizione di autonomia, tenuto conto delle sue gravi condizioni, il provvedimento impugnato (dinnanzi al Consiglio di stato da parte dell’azienda, ndr) va dichiarato illegittimo”. Difatti il diniego all’inserimento da parte dell’azienda non trova giustificazione nelle ragioni addotte dall’azienda (e cioè che l’azienda giustifica il proprio diniego con la mancanza di risorse finanziarie e disponibilità di posti presso le strutture di semiresidenzialità).

La giustificazione dell’azienda sanitaria

“L’azienda sanitaria, a giustificazione del proprio operato, afferma che i modi e tempi di attuazione del diritto all’assistenza del ricorrente sono frutto della disponibilità delle risorse e del rispetto dei criteri generali della programmazione regionale in materia socio-sanitaria, effettuata annualmente dalla Giunta regionale, a cui spetta ripartire le risorse disponibili tra le varie aziende sanitarie. Poiché l’azienda dispone di risorse limitate da destinare ai servizi semiresindenziali, nei limiti dell’assegnazione regionale, da qui la necessità di predisporre una graduatoria/lista di attesa per garantire un’azione imparziale”.

Le norme

Sia la legge quadro 8 novembre 2000 n. 328 “per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, quanto la DRG 13/06/2006 n. 1859, e ancora la legge regionale n. 30 del 18/12/2009, precisano che la piena integrazione delle persone disabili avviene a carico del Comune, d’intesa con le Asl,  sulla base di un progetto individuale, nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani locali della disabilità. “Quanto alle fonti di finanziamento, la spesa per i servizi semi residenziali viene ripartita tra le aziende sanitarie (67,5%) e i Comuni (32,5%).

La decisione del Consiglio di Stato

“Il Consiglio di Stato è opportuno ricordare – conclude Michele Caradonna Presidente Provinciale della sede ANMIC di Bari – ha condannato l’azienda sanitaria al risarcimento dei danni in favore della famiglia. Lo Stato italiano deve perseguire un interesse nazionale, stringente e infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicap”.

“Le norme – recita la sentenza – a tutela dei disabili, in un quadro costituzionale che impone alle istituzioni di favorire lo sviluppo della personalità, risultano essenziali al sostegno delle famiglie e alla sicurezza e benessere della società nel suo complesso, poiché evitano la segregazione, la solitudine, l’isolamento, nonché i costi che ne derivano, in termini umani ed economici, potenzialmente insostenibili per le famiglie; inoltre, l’inserimento e l’integrazione sociale rivestono fondamentale importanza per la società nel suo complesso perché rendono possibili il recupero e la socializzazione”.

Il diritto alla salute: diritto soggettivo pieno e incondizionato

Per quanto poi concerne l’aspetto attinente al diritto alla salute “trattasi di diritto soggettivo pieno e incondizionato”.

Per quanto concerne l’equilibrio di bilancio in materia sanitaria, il Collegio ritiene “non possa essere invocato in astratto, ma debba essere dimostrato concretamente come impeditivo, nel singolo caso, all’erogazione delle prestazioni e, comunque, nel caso in cui la disabilità dovesse comportare esigenze terapeutiche indifferibili, il nucleo essenziale del diritto alla salute deve essere salvaguardato”.

Nello specifico, la sentenza riporta che “l’azienda sanitaria avrebbe dovuto dimostrare concretamente di non aver avuto risorse disponibili nel periodo ottobre 2017/luglio 2018 per l’assolvimento dell’obbligo di prestazione nei confronti del disabile al quale era stata riconosciuta una totale disabilità e la necessità dell’inserimento in un centro diurno per l’inefficienza del percorso scolastico con insegnante di sostegno”.

Occorrerebbe – come poi prosegue la decisione – la dimostrazione dell’inesistenza di fondi di bilancio a cui attingere anche per una forma di assistenza indiretta, presso centri privati, mediante il rimborso alla famiglia del costo necessario a consentire l’adeguato sostegno socio-educativo.

“L’ente pubblico – specifica la sentenza – dovrebbe dimostrare che non vi sono alternative organizzative e di essersi, comunque, adoperato in ogni modo per rinvenirle o reperire ulteriori risorse finanziarie. Vero è che la ripartizione del Fondo regionale compete alla giunta regionale, ma la tempestiva dichiarazione del numero di utenti che necessitano di assistenza nel territorio servito, al fine di adeguare annualmente l’erogazione alle necessità dell’azienda, compete a quest’ultima”.

Diffondete la Notizia

“Diffondete questa importante Notizia sulla decisione e sulle motivazioni con il quale il Consiglio di Stato ha condannato l’ente pubblico – conclude Michele Caradonna Presidente Provinciale della sede ANMIC di Bari – affinché per il futuro prima di prendere decisioni sbagliate, ingiuste e inadeguate a danno delle Persone con Disabilità, chi ricopre ruoli decisionali nella P.A., tenga in debita considerazione questa sentenza, i suoi principii e il SUO VALORE e la sua moralità/umanità”

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