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Prestazione Universale: l’INPS chiarisce il rapporto di lavoro

Con il Messaggio n. 3514 del 21 novembre 2025, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti sul rapporto di lavoro legato alla Prestazione Universale, spiegando in quali condizioni l’assistenza al beneficiario può essere svolta da una persona diversa dall’avente diritto. Si tratta di un tema particolarmente rilevante per molte famiglie, soprattutto quando l’organizzazione dell’assistenza richiede il coinvolgimento di un lavoratore assunto da un familiare o da altre figure legittimate.

Secondo quanto riportato nel documento ufficiale, la quota integrativa della Prestazione Universale – l’assegno di assistenza – è destinata a coprire i costi del lavoro di cura svolto da lavoratori domestici con mansioni conformi ai contratti collettivi del settore. L’INPS precisa che il lavoratore può essere assunto non solo dal beneficiario, ma anche da un familiare, da un amministratore di sostegno, da un curatore, da un tutore o da altro soggetto titolato. Questa possibilità riguarda in particolare le persone di età pari o superiore a 80 anni, titolari di indennità di accompagnamento e con un ISEE socio-sanitario non superiore a 6.000 euro.

Il Messaggio chiarisce inoltre gli obblighi documentali necessari per dimostrare la regolarità del rapporto di lavoro: devono essere presentati il contratto, le buste paga e la prova della contribuzione versata. È fondamentale che dal contratto e dalle buste paga emerga che le mansioni del lavoratore sono esclusivamente di assistenza al titolare della prestazione e che l’attività viene svolta presso il domicilio del beneficiario.

Prestazione Universale: la sintesi di ANMIC

L’assegno di assistenza previsto dalla prestazione universale può essere regolarmente erogato anche quando la persona che presta assistenza non coincide con il beneficiario.

  • Possono ricevere l’assegno i cittadini di età pari o superiore a 80 anni, titolari di indennità di accompagnamento e con ISEE socio-sanitario non superiore a 6.000 euro.
  • L’assistenza può essere svolta da:
    • un familiare,
    • un amministratore di sostegno,
    • un curatore,
    • un tutore,
    • altro soggetto legittimato.
  • Nel contratto di lavoro devono essere indicate in modo chiaro le mansioni di assistenza rivolte al beneficiario.
  • Le stesse mansioni devono risultare anche nella busta paga.
  • L’attività deve essere svolta presso il domicilio del beneficiario.

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Fonte ANMIC24

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